Operatori Economici, entro il 19 febbraio occorre aggiornare le proprie dichiarazioni commerciali

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Il Decreto Legislativo 209/2024, entrato in vigore il 31 dicembre 2024, introduce diverse modifiche significative al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2003), relativo agli operatori economici.  La più rilevante riguarda l’aggiornamento dei Requisiti di Capacità Economico-Finanziaria e Tecnico-Professionale.

Gli operatori economici infatti devono aggiornare le proprie dichiarazioni commerciali in base alle nuove disposizioni normative, laddove previsto dal bando o dalla categoria di riferimento. In particolare occorre indicare il fatturato globale dell’impresa e l’importo dei contratti. Non è necessario procedere a una nuova abilitazione, ma solo modificare i dati esistenti. In assenza di tale aggiornamento, si corre il rischio di non essere invitati alle negoziazioni sul MePA, in quanto le P.A. non potranno utilizzare il filtro relativo al fatturato per la predisposizione delle RdO.   

Di seguito, sono elencate le altre principali novità che interessano gli operatori economici a partire dal 19 febbraio 2025:

  1. Digitalizzazione e Fascicolo Virtuale:
    • Sono state semplificate le procedure per l’alimentazione del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, con chiarimenti sulle regole per la certificazione delle piattaforme di collegamento alla Banca Dati Nazionale di ANAC.
  2. Contratti Collettivi e Tutele Lavorative:
    • Le stazioni appaltanti devono indicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile in tutte le fasi della procedura di gara. È prevista una verifica più rigorosa dell’equivalenza delle tutele offerte dai CCNL proposti dagli operatori economici.
  3. Subappalto e PMI:
    • È introdotto l’obbligo di affidare almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili a micro, piccole e medie imprese (PMI), con possibilità di deroghe motivate.
  4. Consorzi e Avvalimento:
    • I consorzi possono utilizzare i requisiti propri e quelli delle consorziate. È stato introdotto il divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile per gli stessi operatori economici.
  5. Procedure Sottosoglia:
    • Introduzione del comma 2-bis all’articolo 50, che prevede la pubblicazione dell’avviso per la manifestazione di interesse nelle procedure negoziate senza bando per affidamenti sottosoglia europea.
  6. Penali e Premi:
    • Inasprite le penali per i ritardi e introdotto l’obbligo del premio di accelerazione per i lavori conclusi in anticipo
  7. Eliminazione del Rating di Impresa:
    • Soppresso il “rating di impresa” per evitare criticità legate alla libera circolazione e concorrenza, prevenendo vantaggi indebiti per grandi operatori

 

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