Dal 2025 c’è l’obbligo di comunicare al Registro Imprese la PEC degli amministratori delle Società.
La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024, art. 1, c. 860) introduce un nuovo obbligo di Posta Elettronica Certificata (PEC) per gli amministratori di società. A partire dal 1° gennaio 2025 tutte le imprese costituite in forma societaria dovranno comunicare al Registro delle Imprese il domicilio digitale/indirizzo PEC dei propri amministratori. L’obiettivo della norma è garantire comunicazioni ufficiali, tracciabili e sicure tra imprese e pubblica amministrazione, uniformando l’uso della PEC in tutto il sistema produttivo italiano.
Questo adempimento rappresenta un’importante novità digitale: da un lato introduce un nuovo vincolo di legge (che, come vedremo, comporta sanzioni in caso di inosservanza), dall’altro può essere un’occasione per dotarsi di servizi specializzati. Gruppo ABT, da sempre impegnato a supportare le imprese, offre consulenza e assistenza completa per attivare la PEC degli amministratori e gestire tutte le comunicazioni ufficiali.
Contattaci per ricevere informazioni su WhatsApp tramite il pulsante qui sotto o contattando il numero +39 377 3758844.
Riferimenti normativi
La base legislativa del nuovo obbligo è l’articolo 1, comma 860 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025). Tale disposizione modifica l’art. 5, comma 1 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. L. 17 dicembre 2012, n. 221), aggiungendo che l’obbligo di domicilio digitale “è esteso […] agli amministratori di imprese costituite in forma societaria”. In pratica, dal 1° gennaio 2025 il Registro delle Imprese non accetterà domande di iscrizione societaria (nuove costituzioni o nomine di amministratori) prive dell’indicazione del domicilio digitale dei soggetti incaricati della gestione.
Il decreto-legge 185/2008 (art. 16, comma 6) già prevedeva l’obbligo di PEC per le società e le imprese individuali; ora questo obbligo si estende a chi rappresenta legalmente l’impresa. La ratio della norma – evidenziata dalla relazione illustrativa – è quella di garantire canali di comunicazione formali, sicuri e uniformi tra aziende e istituzioni. In sostanza, la PEC dell’amministratore sarà equiparata a tutti gli effetti a una comunicazione formale con valore legale, utile sia per gli atti societari sia per interagire con l’Amministrazione.
Chi deve dotarsi di PEC: soggetti obbligati
Il decreto coinvolge tutte le società costituite in forma imprenditoriale. In particolare, devono comunicare la PEC i soggetti muniti di poteri gestori nelle seguenti entità:
Società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.A., S.r.l.s., ecc.) – ogni singolo amministratore, anche membro di un Consiglio di Amministrazione, dovrà avere una propria casella PEC.
Società cooperative e società consortili – analogamente le cooperative di produzione lavoro e consorzi di imprese devono adeguarsi.
Società di persone (S.n.c., S.a.s. e similari) – tutte le forme societarie di persone che svolgono attività imprenditoriale rientrano nell’obbligo.
Sono tenuti all’adempimento non solo gli amministratori, ma anche i liquidatori di tali società, perché svolgono funzioni gestorie nella fase di scioglimento (anche i liquidatori devono comunicare la loro PEC). Va precisato che rientrano nell’obbligo sia le persone fisiche sia le persone giuridiche nominate come amministratori.
Esclusioni: non è richiesta la PEC per alcune entità non commerciali. Ad esempio, società semplici (senza attività d’impresa) e mutue di soccorso sono esentate; analogamente non sono coinvolti enti non imprenditoriali come associazioni, fondazioni, GEIE, consorzi non imprenditoriali o enti pubblici economici. In pratica, se un soggetto non è “imprenditore” nel senso del Codice Civile, l’obbligo non si applica. Anche i preposti di sedi secondarie all’estero ne sono esclusi in quanto non considerati amministratori della società italiana.
Scadenze e modalità operative
Decorrenza: la norma entra in vigore il 1° gennaio 2025 ed è immediatamente operativa. Ciò significa che tutte le società nuove costituzioni a partire da quella data devono inserire la PEC degli amministratori nella modulistica di iscrizione al Registro. In pratica, la domanda di iscrizione di una nuova società o di una nuova nomina di amministratore verrà bloccata (o sospesa) se non riporta la PEC dell’amministratore.
Termine di adeguamento: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha chiarito che per le imprese già costituite al 1° gennaio 2025 è stato concesso un termine di adeguamento. In base a una circolare MIMIT (nota n. U.0043836/2025) e alle indicazioni delle Camere di Commercio, le aziende già esistenti dovranno comunicare tutte le PEC mancanti entro il 30 giugno 2025. Fino a tale data l’omessa comunicazione potrà essere regolarizzata senza applicazione di sanzioni (salvo proroghe o cambiamenti normativi).
Modalità di comunicazione: la PEC dell’amministratore va comunicata al Registro delle Imprese mediante i consueti canali telematici. In genere la prima comunicazione avviene nel momento della nomina stessa: per esempio, all’atto costitutivo di una società o alle modifiche statutarie si allega il nuovo indirizzo PEC dell’amministratore. Ognuno deve avere il proprio. In alternativa, si può inoltrare una comunicazione separata utilizzando gli appositi moduli camerali (senza costi di bollo o diritti). Importante: Attualmente, tutte le Camere di Commercio accettano la PEC personale dell’amministratore come unica modalità pienamente conforme.
Alcune Camere di Commercio, in via transitoria e con riserva, accettano anche la PEC della società come domicilio digitale dell’amministratore.

Vantaggi e opportunità della PEC
Oltre all’adeguamento normativo, la casella PEC personale offre numerosi vantaggi operativi e legali:
Valore legale garantito: una PEC equivale per legge a una raccomandata A/R, conferendo piena validità giuridica alle comunicazioni inviate. Ogni messaggio PEC riporta data e ora certa, con ricevute digitali di consegna opponibili in giudizio.
Massima sicurezza: i messaggi PEC sono crittografati e protocollati, riducendo i rischi di frodi informatiche. Inoltre, con la PEC si ottiene tracciabilità totale della comunicazione (invio e ricezione), a differenza di una e-mail ordinaria.
Velocità e risparmio: inviare un documento tramite PEC è istantaneo, senza attese postali, risparmiando tempo e costi di spedizione. Documenti cartacei come bilanci, contratti e comunicazioni ufficiali possono essere scambiati a costo zero via PEC.
Snellezza burocratica: registri e pubbliche amministrazioni richiedono sempre più spesso la PEC per notifiche digitali. Avere una casella PEC attiva razionalizza i processi interni e consente di rispettare con facilità gli obblighi previsti da legge (es. comunicazioni al Registro Imprese).
Grazie a questi benefici, numerose imprese già utilizzano la PEC per le comunicazioni con la Camera di Commercio, l’Agenzia delle Entrate, i fornitori e i clienti. In definitiva, la PEC offre certezza e efficienza nei rapporti professionali, integrandosi nei moderni workflow digitali.
Conseguenze del mancato adeguamento alla PEC Amministratori Società
Il mancato rispetto dell’obbligo di comunicare la PEC può comportare sanzioni e ritardi gravi. In primo luogo, come accennato, le Camere di Commercio sospendono l’istruttoria di ogni pratica di iscrizione o di nomina fino alla regolarizzazione. Se l’amministratore non trasmette la sua PEC entro 30 giorni dalla richiesta, l’istanza viene rigettata. Ciò significa che una nuova società non potrà essere iscritta e nessuna nomina sarà efficace finché non si risolve la violazione.
In aggiunta, la violazione può essere sanzionata ai sensi del Codice Civile (art. 2630) per omissione nelle comunicazioni obbligatorie al Registro delle Imprese. Le sanzioni previste vanno da 103 a 1.032 euro per amministratore/docente omesso, ridotte a un terzo se il mancato adempimento viene sanato entro 30 giorni dalla scadenza del termine. Si tratta di multe che l’autorità di vigilanza camerale può applicare in via generale in caso di mancata pubblicità legale.
Riassumendo le conseguenze principali:
Blocco procedure: domande di iscrizione o modifiche societarie senza PEC degli amministratori non vengono accolte.
Sanzioni pecuniarie: ammende fino a circa 1.000 euro per amministratore inadempiente.
Ritardi operativi: oltre alle multe, l’azienda subirà disservizi, ritardi nelle iscrizioni e possibili contenziosi.
In pratica, l’adeguamento alla nuova norma è obbligatorio per non incorrere in queste pesanti conseguenze. Data l’importanza della PEC, è consigliabile attivarla subito (o verificare l’attuale casella) non appena il Consiglio di Amministrazione o l’assemblea designano gli amministratori per il 2025.
Il ruolo di Gruppo ABT
Per le imprese e gli amministratori il nuovo obbligo di PEC può rappresentare una sfida in termini di tempi e procedure. Gruppo ABT è al fianco delle aziende proprio in questi momenti di trasformazione normativa. Grazie alla nostra esperienza, offriamo servizi integrati per gestire al meglio l’adempimento:
Attivazione PEC: supporto personalizzato nella scelta del provider e configurazione della casella PEC per ogni amministratore (“attivare pec” con moduli dedicati).
Consulenza normativa: chiarimenti professionali sugli obblighi di legge, analisi delle posizioni societarie e indicazioni puntuali per la comunicazione al Registro Imprese.
Gestione pratica di comunicazione: preparazione e invio telematico delle comunicazioni di domicilio digitale, anche in occasione di nomine o rinnovi, evitando errori formali.
Formazione e assistenza: sessioni informative sul corretto uso della PEC e supporto continuo per ogni ulteriore esigenza di comunicazione digitale.
Scegliere Gruppo ABT significa avvalersi di un partner affidabile. I nostri consulenti aziendali provvederanno a rendere l’adeguamento semplice e rapido, permettendo agli imprenditori di concentrarsi sul business principale.
Per maggiori informazioni, contattaci subito su WhatsApp tramite il pulsante qui sotto o contattando il numero +39 377 3758844.