Tardiva registrazione dei contratti di locazione: quando la sanzione è annuale

Tardiva registrazione dei contratti di locazione
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Aggiornato al 13 ottobre 2025 – Tardiva registrazione dei contratti di locazione: con la Risoluzione n. 56/E del 13 ottobre 2025 l’Agenzia delle Entrate chiarisce il criterio di calcolo delle sanzioni per i contratti (e sublocazioni) pluriennali soggetti a imposta di registro. Il punto chiave: se l’imposta è versata anno per anno, la sanzione si commisura all’imposta dovuta sulla sola prima annualità.

A partire dal 13 giugno 2025 l’articolo 69 del TUR viene modificato con il D.Lgs. 81 del 12 giugno 2025

In sintesi (in vigore dal 13 giugno 2025)

  • Sanzioni sulla prima annualità se il pagamento dell’imposta è annuale.
  • Base di calcolo: imposta dovuta sul canone della prima annualità.
  • Annualità successive: si applicano le regole sul tardivo versamento.
  • Cedolare secca: niente imposta di registro; per la tardiva registrazione è prevista sanzione in misura fissa.

A che condizione la sanzione è “sulla prima annualità”

La sanzione “annuale” opera se il contribuente ha scelto la liquidazione dell’imposta di registro anno per anno (e non in unica soluzione per l’intera durata). In tal caso, l’eventuale tardiva registrazione incide sulla singola annualità e la sanzione si calcola sull’imposta dovuta per la prima annualità.

Misura della sanzione (in vigore dal 13 giugno 2025)

Per omessa o tardiva registrazione di contratti soggetti a imposta di registro:

  • Ritardo entro 30 giorni: sanzione 45% dell’imposta dovuta, minimo 150 €.
  • Ritardo oltre 30 giorni: sanzione 120% dell’imposta dovuta, minimo 250 €.

Con pagamento annuale, “l’imposta dovuta” è quella calcolata sulla prima annualità.

E le annualità successive?

Per le annualità successive si applicano le seguenti sanzioni:

  • 25% dell’imposta non versata;
  • 12,5% se il pagamento avviene entro 90 giorni di ritardo;
  • se paghi entro 15 giorni, la sanzione del 12,5% è proporzionata ai giorni: 1/15 per giorno (≈ 0,83% al giorno).

Cedolare secca: sanzione fissa

Nei contratti in cedolare secca non è dovuta l’imposta di registro. La tardiva registrazione comporta una sanzione in misura fissa come sopra indicato.

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